sabato 6 ottobre 2012

Ciro Discepolo fonderà una nuova religione?

4 commenti:

Anonimo ha detto...

L'ha già fondata e ultimamente è uscito allo scoperto proclamandosi guru.

Astromauh ha detto...

Gli manca ancora qualcosa per essere consacrato ufficialmente come guru. Qualsiasi guru che si rispetti deve subire una persecuzione e ricevere una condanna penale, cosi' come è successo al fondatore di Scientology che è stato condannato in contumacia a 4 anni di carcere da un tribunale francese.


Anonimo ha detto...

Beh, allora speriamo che la magistratura provveda presto! :-D

Astromauh ha detto...


Il divieto di rilascio del passaporto, stabilito dall’art. 3 L. 1185/1967, è correlato ad una condanna penale, ma non costituisce una sanzione penale, neppure accessoria. Lo stesso art. 3 non può dunque essere inteso come una norma di carattere penale, o processuale-penale, e quindi la sua interpretazione deve rispondere a criteri teleologici (lo scopo della norma secondo l’intenzione del legislatore) anziché letterali e garantistici (favor rei, favor libertatis, etc.). Lo ha chiarito la sezione terza del Consiglio di Stato, sentenza 6 giugno 2012.
Si tratta, specificano i giudici di legittimità, di una norma di carattere essenzialmente amministrativo, correlata alla giustizia penale ma solo nel senso che il suo scopo è quello di assicurare l’effettività della sanzione penale e di evitare che il condannato si sottragga agli obblighi derivanti dalla sentenza.
In questa prospettiva, l’art. 3 deve essere dunque interpretato nel senso che per la sua applicazione è indifferente che il condannato a pena detentiva sia ammesso ad espiare la pena stessa sottoponendosi ad una “misura alternativa” che comunque comporta restrizioni alla libertà personale.
A sostegno d itali argomentazioni il Collegio richiama opportunamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, decisione 21 aprile 2011 n. 41199, laddove si

è escluso che configuri violazione dei diritti umani fondamentali il diniego del passaporto finalizzato a garantire l’effettività delle condanne penali.
Il giudice transnazionale ha affermato, inoltre, che il diniego del passaporto costituisce misura meno afflittiva rispetto alle conseguenze derivanti da un mandato di cattura internazionale (misura cui altrimenti dovrebbe ricorrere lo Stato per mettere in esecuzione la pena) e che pertanto quel diniego e la conseguente interferenza nella vita privata sono proporzionate rispetto al fine legittimamente perseguito (nella fattispecie, l’allora ricorrente lamentava di avere subìto gravissimi danni alla propria vita privata essendosi venuto a trovare nella condizione di immigrato sans papier, sprovvisto cioè di documenti di cittadinanza e identità, nel paese che ospitava la sua latitanza, dal momento che il paese di origine gli aveva negato il rinnovo del passaporto scaduto nel frattempo).


Lilla Laperuta